Statuto Comunale

Data di pubblicazione:
28 Aprile 2021
Statuto Comunale

COMUNE DI CAPESTRANO
PROVINCIA DI L’AQUILA
STATUTO COMUNALE


Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.17 del 28/09/2001 e C.C. n.24 del 28/11/2001.
II Sindaco
II Segretario Comunale

INDICE GENERALE
TITOLO I - IL COMUNE DI CAPESTRANO
Art. 1 II Comune
Art. 2 Autonomia Statutaria
Art. 3 Principi e finalità
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Organi
Art. 6 Consiglio Comunale
Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 8 Consiglieri Comunali
Art. 9 Gruppi consiliari
Art. 10 Decadenza dalla carica
Art. 11 Sindaco
Art. 12 Cessazione dalla carica  
Art. 13 Linee programmatiche di mandato        
Art. 14 Mozione di sfiducia        
Art. 15 Vicesindaco       
Art. 16 Nomina della Giunta Comunale
Art. 17 Competenze della Giunta Comunale      
Art. 18 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 19 Verbali degli organi collegiali      
TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 20 Principi e criteri organizzativi
Art. 21 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 22 Segretario Comunale
Art. 23 Direttore Generale
Art. 24 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 25 Dipendenti comunali
Art. 26 Servizi pubblici comunali
Art. 27 Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 28 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 29 Convenzioni
Art. 30 Consorzi
Art. 31 Accordi e Conferenze
TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 32 Finanza e Contabilità
Art. 33 Ordinamento tributario           
Art. 34 Bilancio e rendiconto di gestione        
Art. 35 Disciplina dei contratti
Art. 36 Revisione economico-fìnanziaria         
Art. 37 Principi generali del controllo interno  
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE       
CAPO I Istituti di partecipazione
Art. 38 Partecipazione dei cittadini
Art. 39 Referendum comunale
Art. 40 Associazionismo
Art. 41 Volontariato
Art. 42 Accesso agli atti
Art. 43 Diritto di informazione
Art.44 Modifiche dello Statuto
Art. 45 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
IL COMUNE DI CAPESTRANO
Art. 1

(Il Comune)
1.         Il Comune di Capestrano, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Capestrano Capoluogo,  dalle frazione di Forca di Penne e dai nuclei abitati di S. Pelagia, Capodacqua, S. Martino, Colle Frivello e Collelungo..
2.         Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone .
3.         Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Capestrano Capoluogo.
Art. 2 (Autonomia Statutaria)
1.         Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale  che,  nell’ambito  dei principi  fissati dalla  legge,  stabilisce  le norme  fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2.         La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3.         Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Art.3
(Principi e finalità)
Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività
di comune interesse.
Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni,
nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi
con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art.4
(Funzioni)
Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.
Art.5
(Organi)
Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.
Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli ènti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 6
(Consiglio Comunale)
Il  consiglio   comunale  è  dotato  di  autonomia  organizzativa,   funzionale  e  contabile  e, rappresentando   l’intera  comunità,   delibera   l’indirizzo   politico-amministrativo   ed   esercita   il controllo sulla sua applicazione.
Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l’assessore devono essere anche consiglieri comunali.
Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento  dell’organo,  determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia,  di  inchiesta  e  di  studio.  Le  commissioni  devono  essere  composte  con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all’uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
Alle sedute del consiglio comunale possono assistere, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 7
(Convocazione del Consiglio Comunale)
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
Le sedute del consiglio comunale sono di natura ordinaria e straordinaria. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
A tutela dei diritti delle opposizioni, l’avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.
L’attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorn stabilito per la riunione^mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di
almeno 24 ore.
L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell’albo  pretorio   lo   stesso   giorno   in  cui  viene  consegnato   ai  consiglieri  e  deve  essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori
consiliari.
L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.      ‘
10.       L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad  argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 8
(Consiglieri Comunali)
1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
L’esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su
proposte di deliberazione all’esame del consiglio comunale.
Ogni  consigliere  può  rivolgere  al  Sindaco  e  agli assessori comunali  interrogazioni  su problematiche di competenza dell’amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali
atti e delle relative risposte.
Per l’esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente.
I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 9
(Gruppi consiliari)
I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
E’ istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.
5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 10
(Decadenza dalla carica)
1.1       consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, comunica al consigliere le conseguenze derivanti dalla quarta assenza consecutiva. La presenza del consigliere interessato alla seduta successiva comporta la non attivazione del procedimento.
2.Nel caso di accertamento della quarta assenza consecutiva, il Sindaco provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della
medesima.
Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle ncause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 11 (Sindaco)
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l’ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l’ordine del giorno dei lavori.
5.         Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori. Il Sindaco può conferire altresì la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio  delle funzioni nelle frazioni conferire ai medesimi incarichi specifici, limitati nel tempo senza oneri finanziari per il Comune. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Art. 12
(Cessazione dalla carica)
Il mandato del Sindaco dura 5 anni e il medesimo rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio
comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
Art. 13
(Linee programmatiche di mandato)
1.         Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.         Ciascun   consigliere   comunale   ha   diritto   di   intervenire   nella   definizione   delle   linee programmatiche,  proponendo   le  integrazioni,  gli adeguamenti  e  le  modifiche,   mediante   la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3.         Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 14
(Mozione di sfiducia)
Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti
La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia
spetta al Sindaco in carica.
Art. 15 (Vicesindaco)
Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.           
L’incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
Il vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
Il vicesindaco  esercita le funzioni del Sindaco  anche nel caso  di una sua sospensione dall’esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’assessore comunale più anziano di età.
Art. 16
(Nomina della Giunta Comunale)
La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a quattro.
Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale nel numero massimo di uno, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco.
Art 17
(Competenze della Giunta Comunale)
La giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
In particolare, la giunta adotta il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 18
(Funzionamento della Giunta Comunale)
La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l’assessore anziano. L’anzianità tra gli assessori è determinata dall’età.
Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 19
(Verbali degli organi collegiali)
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell’azione da questi svolta. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili
degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il
deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando  hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propria o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei
presenti e non in quello dei votanti.
Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della
votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.
Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento
all’oggetto e alla numerazione, le deliberazioni fòrmalmente assunte dal consiglio comunale.
10.        L’originale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all’originale dal segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio  segreteria da lui delegato.


TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.20
(Principi e criteri organizzativi)
Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano esecutivo di gestione o piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Direttore Generale se nominato o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6.         L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al Direttore generale se nominato.
Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio in caso di mancata nomina del Direttore generale e in ogni caso nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
La giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 21
(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario  comunale e del direttore  generale,  le  attribuzioni e  le  responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3.         Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera  esemplificativa,   le  specifiche  competenze  dei  responsabili  in materia  di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4.         Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
Art. 22
(Segretario Comunale)
Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.
Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente
attribuiti ad altri responsabili.
Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 23
(Direttore Generale)
E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.
La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.
Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune, previo parere della giunta comunale.
Il direttore generale attua
 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 13 Giugno 2022